Art. 2.
(Compiti).

      1. Sono compiti della Scuola:

          a) la formazione dei profili professionali aeronautici previsti dalla normativa di settore quali, a titolo esemplificativo: piloti, assistenti di cabina, sperimentatori di volo, manutentori, addetti aeroportuali, esperti della qualità aeronautica, ispettori di volo, investigatori di incidenti, dirigenti post holder;

          b) la cura dei contatti, nonché la definizione di accordi con organismi e con strutture di formazione similari di Paesi esteri, ai fini del mutuo riconoscimento dei certificati e degli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

          c) lo svolgimento, anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università, enti, agenzie, amministrazioni pubbliche, istituzioni e società private, di attività di ricerca e di studio nell'ambito

 

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dei propri fini istituzionali e in materia di promozione della sicurezza del volo.

      2. Fermo restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la Scuola svolge, con oneri posti a carico dei committenti, attività di formazione e di fornitura di servizi ad alto contenuto tecnologico per soggetti pubblici e privati.
      3. Nello svolgimento delle proprie attività la Scuola promuove forme di interscambio e d'integrazione con il sistema scolastico nazionale.